Art. 1 Denominazione
1. È costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata “Associazione Intermediari Mercati Finanziari – ASSOSIM” o in forma abbreviata solo “ASSOSIM”.
Art. 2 Sede
1. L’Associazione ha sede a Milano e potrà istituire altrove, in Italia e all’estero, uffici e rappresentanze.
Art. 3 Scopo
1. L’Associazione ha per scopo:
a) l’assunzione della rappresentanza degli interessi di coloro che prestano servizi e/o esercitano attività di investimento, in Italia e all’estero, di fronte ad amministrazioni, organi e agenzie pubbliche, associazioni d’imprenditori, organizzazioni, enti, soggetti pubblici e privati, al fine di collaborare alla soluzione dei problemi del settore e alla tutela di coloro che vi operano;
b) lo svolgimento e la divulgazione di attività di ricerca e assistenza nel settore relativo alla prestazione dei servizi e all’esercizio delle attività di investimento e a tutti gli aspetti normativi ed operativi connessi a tale settore, nelle forme ritenute a tal fine più idonee e così anche attraverso l’organizzazione di convegni ed altre manifestazioni, la promozione di corsi e seminari di formazione, la pubblicazione di studi e materiali, l’organizzazione di gruppi di lavoro, la prestazione di attività di consulenza. Potrà compiere ogni altra attività necessaria od opportuna per il raggiungimento dei propri scopi e così pure aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine anche concludendo accordi di collaborazione che prevedano integrazione delle attività e modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni. Potrà stipulare convenzioni con enti e soggetti pubblici e privati al fine di fornire loro, dietro versamento di un corrispettivo, i servizi informativi dell’Associazione.
2. L’Associazione svolge la propria attività secondo le norme del presente Statuto e per quanto
non previsto secondo le norme di cui agli artt. 36-37-38 del C.C.Art. 4 Durata
1. L’Associazione ha durata fino al 2050.
Art. 5 Condizioni di ammissione e diritti e obblighi dei membri
1. I Membri dell’Associazione si distinguono in Associati e Aderenti. Ogni Membro è tenuto ad indicare la persona fisica che lo rappresenta in Associazione.
2. Possono far parte dell’Associazione in qualità di Associati quei soggetti, italiani o esteri, che a vario titolo sono protagonisti dei mercati finanziari italiani e, in particolare:
– le imprese di investimento e le banche stabilite in Italia o in Paesi UE o extra-UE, che prestano servizi e/o esercitano attività di investimento come definiti nell’ambito della normativa di settore e successive modificazioni e integrazioni;
– le Società di gestione del risparmio (Sgr), le Società di investimento a capitale variabile (Sicav), le Società di gestione armonizzata del risparmio, i fondi pensione e gli altri investitori istituzionali;
- i soggetti, diversi dai soggetti di cui al primo alinea, che prestano esclusivamente servizi accessori ai servizi di investimento come definiti nell’ambito della normativa di settore e successive modificazioni e integrazioni;
– i soggetti che prestano consulenza funzionale alla gestione personalizzata di patrimoni (private banking);
- i soggetti, diversi dagli intermediari di cui al primo alinea, che prestano servizi di consulenza in materia di strumenti finanziari;
- le società di gestione di mercati regolamentati;
- le società di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
- le succursali e gli uffici di rappresentanza in Italia di soggetti esteri che svolgono attività analoghe a quelle di cui ai punti precedenti.
3. Possono far parte dell’Associazione in qualità di Aderenti quei soggetti, italiani o esteri, che prestano servizi e/o svolgono attività strumentali o di supporto alla prestazione dei servizi e/o delle attività di investimento quali, a titolo esemplificativo:
– le società autorizzate alla gestione di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;
– le società autorizzate alla gestione di sistemi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
- le società autorizzate alla gestione accentrata di strumenti finanziari;
– gli investitori istituzionali nel capitale di rischio di società quotate e non (private equity e family office);
- le banche non autorizzate a prestare alcuno dei servizi e/o svolgere attività di investimento nell’ambito della normativa di settore e successive modificazioni e integrazioni;
– gli studi legali, commerciali, fiscali e tributari;
– le società di rating;
- le società di revisione;
- i data vendors;
- società di servizi che internalizzano funzioni operative essenziali;
- le software houses;
- le Associazioni i cui associati perseguano i medesimi scopi di cui all’art. 3;
- gli emittenti;
- gli intermediari finanziari di cui al Titolo V del T.U.B.;
- le imprese di assicurazione;
- gli uffici di rappresentanza in Italia di soggetti esteri che svolgono attività analoghe a quelle di cui ai punti precedenti;
- i soggetti ricompresi nelle esenzioni di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettere d), g), j), k), della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e successive modificazioni e integrazioni.
4. Gli Aderenti hanno diritto di partecipare ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti dall’Associazione per il raggiungimento dei propri scopi, di aver accesso alla documentazione prodotta dall’Associazione, nonché di partecipare a convegni, seminari, corsi di formazione e ogni altro evento organizzato dall’Associazione. Gli Aderenti hanno diritto di partecipare all’Assemblea con diritto di voto solo per quanto riguarda l’elezione e la definizione del compenso dei Probiviri di cui all’art. 26.
5. Gli Associati devono offrire, per le caratteristiche patrimoniali proprie o del gruppo di appartenenza, per le esperienze acquisite sul mercato, per la qualificazione dei propri amministratori, adeguate garanzie di idoneità professionale e di stabilità.
6. Tutti i Membri dell’Associazione s’impegnano ad osservare il presente Statuto. Gli Associati s’impegnano altresì ad osservare le deliberazioni degli organi dell’Associazione assunte a termini dello Statuto, nonché a collaborare con l’Associazione per la realizzazione dei fini istituzionali.
7. Il Comitato Direttivo può deliberare di accettare l’iscrizione all’Associazione a titolo onorario, senza corrispettivo e senza diritti associativi, di altre associazioni o enti che perseguano i medesimi scopi di cui all’art. 3 e rientrino nelle condizioni dell’art. 1 del presente Statuto.
8. Tutti i Membri dell’Associazione s’impegnano al versamento delle quote associative, che si distinguono in una quota di ammissione e in una quota di partecipazione annuale, così come determinate dall’Assemblea ai sensi dell’art. 22.
9. È esclusa ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.Art. 6 Modalità di ammissione
1. Sulla domanda di ammissione delibera discrezionalmente ed in modo insindacabile il Comitato Direttivo.
2. Ogni nuovo Membro dell’Associazione è tenuto al versamento della quota di ammissione determinata dall’Assemblea, salva la facoltà di cui all’art. 22, comma 1.Art. 7 Recesso ed esclusione
1. Ogni Membro può recedere dall’Associazione con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo dandone preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero di posta elettronica certificata, entro il 31 ottobre dell’anno in corso.
2. Il Comitato Direttivo può deliberare a maggioranza qualificata dei 2/3 e con motivazione l’esclusione di un Membro dall’Associazione, a seguito di:
- difetto sopravvenuto dei requisiti di ammissione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 5;
- grave inadempimento degli obblighi statutari e, in particolare, degli obblighi contributivi;
- accertamento di altra giusta causa di esclusione, inclusi fatti gravi che possano arrecare danni reputazionali all’Associazione e/o ai suoi Membri anche singolarmente considerati.
La delibera di esclusione dovrà essere comunicata all’escluso entro quindici giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata.
3. È data peraltro facoltà al Membro di presentare ricorso a un Collegio di Probiviri, costituito in conformità alle disposizioni di cui all’art. 26, per opporsi alla decisione del Comitato Direttivo, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della delibera di esclusione.
4. I Membri receduti od esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né possono pretendere il rimborso delle quote versate o l’abbuono di quelle dovute per l’esercizio in corso.Art. 8 Organi
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Presidente;
c) il Presidente Onorario (qualora nominato);
d) il/i Vicepresidente/i;
e) il Segretario generale;
f) il Comitato Direttivo;
g) il Comitato Esecutivo;
h) il Comitato nomine e remunerazioni;
i) il Collegio dei Revisori dei conti;
j) il/i Comitati Permanenti (qualora nominati);
k) i Probiviri.Art. 9 Assemblea
1. L’Assemblea degli Associati viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento o di vacanza della carica, dal Presidente Onorario, con avviso inviato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero di posta elettronica certificata, contenente l’ordine del giorno, da comunicarsi non meno di quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro i primi centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio di esercizio dell’anno precedente. L’Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente o, in caso di suo impedimento o di vacanza della carica, il Presidente Onorario o il Comitato Direttivo lo ritengano necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati che siano in regola con il pagamento delle quote.
3. L’Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente Onorario. In caso di suo impedimento o di vacanza della carica, l’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in caso di impedimento o di vacanza della carica dei soggetti di cui sopra, l’Assemblea è presieduta da persona eletta dall’Assemblea.
4. Il Segretario dell’Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti su proposta del Presidente dell’Assemblea.
5. L’Assemblea:
a) delibera sull’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione, sulle proposte di modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione stessa;
b) determina il numero e procede alla nomina dei componenti del Comitato Direttivo;
c) determina il numero e procede alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, determinandone gli eventuali emolumenti;
d) determina il numero e l’emolumento dei Probiviri e procede alla loro nomina;
e) delibera sulla relazione del Presidente in ordine all’attività svolta nell’anno decorso;
f) delibera, su proposta del Comitato Direttivo, sulla quota d’ammissione dovuta dai nuovi Membri, e sulla quota annuale a carico dei Membri, salva la facoltà di cui all’art. 22, comma 1.
6. Su decisione del Comitato Direttivo, l’Assemblea può svolgersi in presenza e/o mediante mezzi di comunicazione a distanza o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. Ove si svolga a distanza, i mezzi a tal fine utilizzati devono garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione interattiva e l’esercizio del diritto di voto. Ove invece il Comitato Direttivo adotti la procedura scritta, gli argomenti oggetto di votazione devono risultare con chiarezza dalla documentazione inviata agli Associati, a ogni Associato deve essere concesso di partecipare alle decisioni e deve essere assicurata l’acquisizione agli atti dell’Associazione di tutta la documentazione.Art. 10 Regole di funzionamento dell’Assemblea
1. Ogni Associato ha diritto ad un voto.
2. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea gli Associati in regola con il pagamento delle quote. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da componenti dei propri organi sociali o da soggetti muniti di idonee deleghe e poteri, da intendersi validi, se del caso, anche in seconda convocazione.
3. Ciascun partecipante all’Assemblea non può essere portatore di più di due deleghe di altri Associati non appartenenti al proprio gruppo.
4. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione con l’intervento di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti agli Associati in regola con il pagamento delle quote; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati partecipanti.
5. Le risoluzioni dell’Assemblea sono approvate a maggioranza dei voti spettanti agli intervenuti.
6. È comunque necessaria l’approvazione in sede di Assemblea straordinaria da parte di tanti Associati che rappresentino almeno la metà del totale dei voti spettanti agli Associati in regola con il pagamento delle quote per le deliberazioni relative a modificazioni statutarie e scioglimento dell’Associazione. In tali casi il verbale dell’Assemblea deve essere redatto da notaio.
7. Salvo quanto previsto dal precedente comma 6, le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Ciascun Associato ha il diritto di consultare i verbali delle Assemblee.Art. 11 Presidente
1. Il Presidente è nominato dal Comitato Direttivo a norma dell’art. 12 e dura in carica per il periodo determinato all’atto della sua nomina e comunque per non più del tempo determinato dall’Assemblea per la durata del Comitato Direttivo che l’ha nominato. Alla scadenza del suo mandato, il Presidente è immediatamente rieleggibile.
2. Su conforme delibera del Comitato Direttivo, il Presidente può delegare al Segretario Generale i poteri di firma degli atti a rilevanza esterna dell’Associazione e i conseguenti poteri di gestione del Fondo comune.
3. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell’Associazione e ne promuove lo sviluppo;
b) indirizza l’attività e la politica generale dell’Associazione volta al perseguimento degli scopi statutari e degli interessi dei soggetti che prestano servizi e/o esercitano attività di investimento, facilitando tra l’altro le necessarie decisioni del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo;
c) convoca l’Assemblea degli Associati, il Comitato Direttivo e il Comitato Esecutivo;
d) può impartire al Segretario Generale istruzioni per l’attuazione delle deliberazioni degli organi sociali o darvi esecuzione esso stesso;
e) sottopone all’approvazione del Comitato Direttivo il preventivo delle spese della gestione (budget) predisposto dal Segretario Generale;
f) sottopone all’approvazione dell’Assemblea, dopo l’approvazione del Comitato Direttivo, il bilancio di esercizio predisposto dal Segretario Generale;
g) sottoscrive, congiuntamente al Segretario, il verbale delle riunioni dell’Assemblea, del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo;
h) definisce, nel rispetto delle linee di indirizzo generali stabilite dal Comitato Direttivo, le modalità di investimento delle disponibilità liquide dell’Associazione;
i) in caso di urgenza, di comune accordo con il Vicepresidente che ha ricoperto il maggior numero di mandati da Vicepresidente e avendone formalmente informato il Comitato Esecutivo, autorizza il Segretario Generale a effettuare spese per collaborazioni esterne non contemplate in fase di approvazione del preventivo delle spese della gestione. In caso di parità di numero di mandati da Vicepresidente, il potere di cui sopra è esercitato dal Presidente di comune accordo con il Vicepresidente più anziano di età o, in caso di impedimento o vacanza della carica di almeno un Vicepresidente, di comune accordo con il Consigliere che ha ricoperto il maggior numero di mandati.
4. In caso di impedimento o vacanza della carica di Presidente, l’autorizzazione a effettuare le spese di cui alla lett. i) del comma precedente è conferita al Segretario Generale, previa informazione del Comitato Esecutivo, dal Vicepresidente che ha ricoperto il maggior numero di mandati da Vicepresidente o, in caso di parità di numero di mandati da Vicepresidente, dal Vicepresidente più anziano di età, di comune accordo, in entrambi i casi, con almeno uno degli altri Vicepresidenti o, in caso di impedimento o vacanza di altri Vicepresidenti, con il Consigliere che ha ricoperto il maggior numero di mandati da Consigliere o, in caso di parità di numero di mandati da Consigliere, con il Consigliere più anziano di età. In caso di impedimento o vacanza della carica di almeno un Vicepresidente, l’autorizzazione è conferita al Segretario Generale, previa informazione del Comitato Esecutivo, dal Consigliere che ha ricoperto il maggior numero di mandati da Consigliere o, in caso di parità di numero di mandati da Consigliere, dal Consigliere più anziano di età, di comune accordo con almeno uno degli altri Consiglieri.
5. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, nei casi di impedimento o vacanza della carica di Presidente i poteri allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente Statuto sono esercitati dal Vicepresidente che ha ricoperto il maggior numero di mandati da Vicepresidente o, in caso di parità di numero di mandati da Vicepresidente, dal Vicepresidente più anziano di età. In caso di vacanza della carica o di impedimento di almeno un Vicepresidente, i poteri di cui sopra sono esercitati dal Consigliere che ha ricoperto il maggior numero di mandati da Consigliere o, in caso di parità di numero di mandati da Consigliere, dal Consigliere più anziano di età.Art. 12 Procedura di nomina del Presidente
1. Salvo quanto previsto al comma successivo, il Comitato Direttivo nomina, tra i suoi componenti, il Presidente e almeno un Vicepresidente e, a seguire, può nominare il Presidente Onorario stabilendo, per ciascuna di tali cariche, la durata del mandato entro il limite di durata del mandato del Comitato Direttivo stesso come stabilito dall’Assemblea.
2. Con delibera assunta a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Comitato Direttivo, il Presidente può essere nominato anche senza il vincolo d’appartenenza al Comitato medesimo o a un Associato.
3. Le nomine di cui ai commi precedenti sono effettuate a valere su una rosa di candidati sottoposta al Comitato Direttivo dal Comitato nomine e remunerazioni.
4. Qualora la nomina del Presidente e di almeno un Vicepresidente non avvenga per acclamazione, essa avviene per scrutinio segreto a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti. Nel caso in cui per tre votazioni nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, per la nomina è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti. Nel caso in cui, entro 90 giorni dalla data della sua nomina, il Comitato Direttivo non sia in grado di esprimere il Presidente e almeno un Vicepresidente, il Consigliere che ha ricoperto il maggior numero di mandati da Consigliere o, in caso di parità di numero di mandati da Consigliere, il più anziano per età deve convocare prontamente l’Assemblea per procedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.
5. Le riunioni di Comitato Direttivo aventi a oggetto le nomine di cui ai commi precedenti sono convocate e coordinate dal Presidente uscente o, in caso di suo impedimento o vacanza della carica, dal Vicepresidente che ha ricoperto il maggior numero di mandati da Vicepresidente o, in caso di parità di numero di mandati da Vicepresidente, dal Vicepresidente più anziano di età. In caso di vacanza della carica o di impedimento di almeno un Vicepresidente, i poteri di cui sopra sono esercitati dal Consigliere che ha ricoperto il maggior numero di mandati da Consigliere o, in caso di parità di numero di mandati, dal Consigliere più anziano di età.
6. Nel caso in cui nel corso del mandato del Comitato Direttivo divenga vacante la carica di Presidente, il Comitato Direttivo è prontamente convocato dal Vicepresidente che ha ricoperto il maggior numero di mandati da Vicepresidente, per procedere alla nomina di un nuovo Presidente in conformità alla procedura di cui al precedente comma 1. In caso di parità di numero di mandati di Vicepresidente, i poteri di cui sopra sono esercitati dal Vicepresidente più anziano di età o, in caso di impedimento o vacanza della carica di Vicepresidente, dal Consigliere che ha ricoperto il maggior numero di mandati da Consigliere o, in caso di parità di numero di mandati da Consigliere, dal Consigliere più anziano di età. Nel caso in cui entro 90 giorni da quello in cui è venuta meno la figura del Presidente il Comitato Direttivo non sia in grado di esprimere un nuovo Presidente, si applica il disposto dell’ultimo periodo del precedente comma 4. Analoga procedura si applica nel caso in cui nel corso del mandato del Comitato Direttivo venga meno la figura di almeno un VicepresidenteArt. 13 Comitato Direttivo
1. Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di dieci ad un massimo di venti componenti, compresi il Presidente e i Vicepresidenti salvo che siano nominati o permangano in carica senza vincolo di appartenenza al Comitato Direttivo. La durata del loro mandato è determinata nella deliberazione di nomina.
2. Salvo quanto previsto dall’art. 12, comma 2, per quanto riguarda la carica di Presidente, i componenti del Comitato Direttivo sono eletti fra coloro che ricoprono la carica di amministratore o dirigente degli Associati.
3. La nomina dei componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e dei Probiviri da parte dell’Assemblea avviene sulla base di una lista unica predisposta dal Comitato Direttivo in scadenza, su proposta del Comitato nomine e remunerazioni. La lista predisposta dal Comitato Direttivo deve rispecchiare, nella propria composizione, quella della base associativa e deve includere eventuali candidature fatte pervenire da ogni Associato in regola con i versamenti delle quote associative entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell’Assemblea. La lista stessa deve altresì includere eventuali candidature alla carica di Proboviro fatte pervenire da ogni Membro in regola con i versamenti delle quote associative entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell’Assemblea.
4. In sede di votazione in Assemblea, ogni Associato ha diritto a esprimere la preferenza per tanti candidati tra quelli indicati nella lista di cui al comma 3 quanti il numero di Consiglieri da eleggere, determinato dall’Assemblea a norma dell’art. 9, comma 5, lett. b). Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze fino a concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere; in caso di parità risulterà eletto il candidato che sia espressione dell’Associato con maggior anzianità di adesione all’Associazione o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età. L’elezione dei componenti del Comitato Direttivo avviene con voto palese; il Presidente, nell’espletamento delle operazioni di voto, è assistito da due scrutatori nominati dall’Assemblea.
5. I componenti del Comitato Direttivo si impegnano a adeguare i loro comportamenti agli impegni presi dall’Associazione e alle deliberazioni assunte dai suoi organi sociali, nonché a collaborare con l’Associazione per la realizzazione dei fini istituzionali della stessa.
6. È causa di decadenza dalla carica di componente del Comitato Direttivo:
a) la perdita della qualifica di amministratore o dirigente presso l’Associata di appartenenza, fatto salvo il caso in cui il componente in questione rivesta la qualifica di Presidente o Vicepresidente e sia stato nominato con deliberazione assunta a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Comitato Direttivo;
b) il recesso o l’esclusione dall’Associazione della società di appartenenza;
c) la delibera del Comitato Direttivo che accerti eventuali cause di incompatibilità;
d) la mancata partecipazione, nell’anno, alla metà più una delle riunioni, anche non consecutive, del Comitato Direttivo.
7. Qualora venga a mancare un componente del Comitato Direttivo, questo deve essere integrato per cooptazione alla prima riunione utile e resterà in carica sino alla naturale scadenza dell’intero Comitato. Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti del Comitato si riduce della metà dei componenti originari, l’intero Comitato decade e si deve procedere al rinnovo dello stessoArt. 14 Regole di funzionamento del Comitato Direttivo
1. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno ogni 3 mesi.
2. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo si ritenga necessario ovvero su richiesta di un terzo dei componenti del Comitato Direttivo stesso.
3. Per la validità delle riunioni è richiesto l’intervento, anche mediante collegamento telefonico o altro strumento di comunicazione a distanza, della maggioranza dei componenti del Comitato in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. In caso di impedimento o vacanza della carica di Segretario Generale, il Comitato elegge, di volta in volta, un Segretario anche fra soggetti a esso esterni.
5. Le deliberazioni del Comitato Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. Alle riunioni del Comitato Direttivo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione. Alle riunioni stesse hanno altresì diritto a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente Onorario nonché, limitatamente alle riunioni di Comitato Direttivo che prevedono all’ordine del giorno la trattazione di tematiche di loro competenza o, in ogni caso, su invito del Presidente, i Coordinatori dei Comitati permanenti.
7. Le decisioni del Comitato Direttivo possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun componente del Comitato Direttivo il diritto di partecipare alla decisione; (b) dallo scambio di documentazione intercorso con i componenti del Comitato Direttivo risulti con chiarezza l’argomento oggetto della decisione; (c) le decisioni assunte siano riportate nel verbale del primo Comitato Direttivo successivo; (d) non vi sia richiesta da parte di almeno due componenti di assumere la deliberazione in adunanza collegiale.Art. 15 Poteri del Comitato Direttivo
1. Il Comitato Direttivo è munito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. In particolare, il Comitato:
a) determina le iniziative da assumere nell’interesse generale dell’Associazione e per gli scopi della medesima, in linea con gli eventuali indirizzi stabiliti dall’Assemblea;
b) gestisce e coordina l’attività dell’Associazione, dettando i criteri generali da seguire per le spese, ivi comprese le politiche di assunzione e di riduzione del personale;
c) istituisce al proprio interno un Comitato nomine e remunerazioni, composto di 5 componenti, presieduto dal Presidente;
d) definisce, su proposta del Comitato nomine e remunerazioni, la componente variabile delle remunerazioni del personale, ivi compresa quella del Segretario Generale, e l’emolumento del Presidente;
e) affida ai propri componenti, o a soggetti terzi, lo studio e la consulenza per questioni determinate, stabilendone l’eventuale compenso o rimettendo la definizione dello stesso al Presidente entro limiti di volta in volta prefissati;
f) nomina al suo interno un Comitato Esecutivo che agisce per delega dello stesso Comitato Direttivo;
g) nomina un Segretario Generale, anche fra i soggetti a esso esterni, definendone il rapporto giuridico e stabilendone il trattamento economico;
h) può nominare procuratori, con o senza rapporto di dipendenza nei confronti dell’Associazione, anche per singoli atti o determinate categorie di atti;
i) propone all’Assemblea la quota di ammissione per i nuovi Membri dell’Associazione e l’ammontare della quota annuale per ciascuna categoria e/o tipologia di questi, nonché delibera l’eventuale riduzione per il primo anno di partecipazione all’Associazione ovvero per particolari tipologie di intermediari caratterizzati da ridotte dimensioni e/o da operatività limitata a specifiche tipologie di servizi, come previsto all’art. 22, comma 1;
j) può convocare l’Assemblea degli Associati ai sensi dell’art. 9;
k) approva la proposta di bilancio predisposta dal Segretario Generale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e approva il preventivo delle spese della gestione (budget) per l’esercizio in corso;
l) stabilisce la eventuale remunerazione dei componenti del Comitato Direttivo investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti;
m) può costituire Comitati permanenti, nominando al contempo i relativi Coordinatori da individuare tra i componenti dei propri organi o nell’ambito di soggetti che rivestono cariche apicali tra i Membri dell’Associazione e che, in ragione del ruolo ricoperto presso la società di appartenenza, posseggono particolari conoscenze e competenze in relazione alla specifica area di indagine dello specifico Comitato permanente.Art. 16 Presidente Onorario
1. Su proposta del Presidente, il Comitato Direttivo può nominare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti, un Presidente Onorario scelto fra coloro che si sono distinti nella conduzione e nell’affermazione dell’Associazione. Il Presidente Onorario resta in carica per la durata fissata dal Comitato Direttivo che lo ha nominato e comunque per non più del tempo determinato dall’Assemblea per la durata del Comitato Direttivo stesso.
2. In caso di impedimento o vacanza della carica del Presidente Onorario, i poteri allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente Statuto sono esercitati dal Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza della carica, dal Vicepresidente che ha ricoperto il maggior numero di mandati da Vicepresidente. In caso di parità di numero di mandati dei Vicepresidenti, i poteri del Presidente Onorario sono esercitati dal Vicepresidente più anziano di età o, in caso di impedimento o vacanza della carica di almeno un Vicepresidente, dal Consigliere che ha ricoperto il maggior numero di mandati da Consigliere o, in caso di parità di numero di mandati da Consigliere, dal Consigliere più anziano di età.Art. 17 Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo è composto da tre a nove componenti, tra i quali, necessariamente, il Presidente dell’Associazione, che assume anche la carica di Presidente del Comitato Esecutivo, ed il/i Vicepresidente/i. Alle riunioni del Comitato Esecutivo, che si riunisce ogni mese, partecipa, senza diritto di voto, il Presidente Onorario.
2. Il Presidente può estendere di volta in volta la partecipazione a singole riunioni del Comitato Esecutivo a uno o più componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e ai Coordinatori di Comitati Permanenti.
3. Il Comitato Esecutivo agisce per delega del Comitato Direttivo, che ne stabilisce le funzioni e ne ratifica le iniziative.
4. Per la validità delle riunioni è richiesto l’intervento, anche mediante collegamento telefonico o altro strumento di comunicazione a distanza, della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e devono essere portate a conoscenza del Comitato Direttivo.
6. Le decisioni del Comitato Esecutivo possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun componente del Comitato Esecutivo il diritto di partecipare alla decisione; (b) dallo scambio di documentazione intercorso con i componenti del Comitato Esecutivo risulti con chiarezza l’argomento oggetto della decisione; (c) le decisioni assunte siano riportate nel verbale del primo Comitato Esecutivo successivo; (d) non vi sia richiesta da parte di almeno due componenti di assumere la deliberazione in adunanza collegiale.Art. 18 Comitati Permanenti
1. Al fine di consentire a tutti gli Associati di fornire un contributo all’approfondimento di tematiche di interesse generale per coloro che prestano servizi e/o esercitano attività di investimento ed acquisire elementi di valutazione utili ad istruire al meglio le decisioni di sua competenza, il Comitato Direttivo può procedere alla costituzione di Comitati Permanenti. Ove ne ricorrano i presupposti, il Comitato Esecutivo può demandare l’approfondimento di specifiche tematiche ad uno dei Comitati Permanenti istituiti dal Comitato Direttivo.
2. Ciascun Comitato Permanente è presieduto da un Coordinatore, scelto con le modalità di cui all’art. 15, comma 1, lett. m). Ciascun Coordinatore riferisce in relazione ai lavori del Comitato Permanente da lui presieduto, partecipando alle riunioni del Comitato Direttivo come previsto dall’art. 14. Il Segretario Generale o il dipendente o collaboratore da lui delegato a partecipare alle riunioni del Comitato Permanente garantisce il coordinamento tra i lavori di tale Comitato e quelli del Comitato Direttivo.
3. Ogni Membro dell’Associazione ha diritto a partecipare ai lavori dei Comitati Permanenti per il tramite di suoi dipendenti o collaboratori in possesso di specifiche competenze in relazione agli argomenti di volta in volta in discussione.Art. 19 Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da un minimo di due a un massimo di 3 revisori effettivi e da un supplente nominati dall’Assemblea.
2. I revisori restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.
3. I revisori hanno diritto di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato DirettivoArt. 20 Segretario Generale
1. Il Segretario Generale esegue le deliberazioni del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e di eventuali istruzioni, formalmente impartite, del Presidente.
2. Il Segretario Generale:
a) su delega del Presidente, conferita su conforme delibera del Comitato Direttivo, esercita i poteri di firma degli atti a rilevanza esterna dell’Associazione e i conseguenti poteri di gestione del Fondo comune;
b) può conferire il potere di firma ad esso conferito dal Presidente ai responsabili degli uffici dell’Associazione, di volta in volta o in via permanente, per particolari materie o tipologie di atti;
c) dirige gli uffici ed esercita le attribuzioni di capo del personale dell’Associazione;
d) sottoscrive atti e corrispondenza attinenti alla gestione del personale dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni del Comitato Direttivo;
e) propone al Comitato Direttivo l’adozione dei provvedimenti in materia di struttura organizzativa dell’Associazione, avanzamenti di carriera e trattamento economico;
f) può proporre al Comitato Direttivo la nomina di un Vicesegretario Generale con funzioni vicarie, individuandolo tra i dirigenti in servizio presso l’Associazione;
g) predispone e presenta al Presidente, per l’approvazione del Comitato Direttivo, il preventivo delle spese e il bilancio di esercizio;
h) con l’autorizzazione di cui all’art. 11, comma 3, lett. i), provvede a spese per collaborazioni esterne non contemplate in sede di approvazione del preventivo delle spese (budget) approvato dal Comitato Direttivo;
i) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo;
j) predispone i verbali dell’Assemblea e del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo e li sottoscrive insieme a chi presiede le riunioni;
k) affianca, direttamente o tramite il Vicesegretario Generale, un dipendente o un collaboratore, i Coordinatori dei Comitati PermanentiArt. 21 Fondo comune
1. Il Fondo comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell’Associazione.
2. Il Fondo comune dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di ammissione e dalle quote annuali versate dagli Associati e dagli Aderenti;
b) dalle eccedenze attive della gestione;
c) da tutti i contributi e i beni, mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisitiArt. 22 Quote partecipative
1. L’Assemblea degli Associati stabilisce, su proposta del Comitato Direttivo, la quota di ammissione dei nuovi Membri dell’Associazione e la quota di partecipazione annuale dovuta da ciascuna categoria di Membri ovvero, all’interno di ciascuna di queste, da tipologie omogenee di soggetti. Al fine di promuovere la più ampia partecipazione ad ASSOSIM, il Comitato Direttivo può stabilire una riduzione della quota annuale per il solo primo anno di partecipazione all’Associazione ovvero per tipologie omogenee di Associati o Aderenti caratterizzati da ridotte dimensioni e/o da operatività limitata a specifiche tipologie di servizi.
2. I Membri sono tenuti a versare nel mese di gennaio un acconto sulla quota annuale nella misura definita dal Comitato Direttivo. Successivamente, entro trenta giorni dalla delibera dell’Assemblea di cui al comma 1, il Segretario Generale fissa il termine di pagamento del restante saldo, a mezzo di lettera circolare. Decorsi sessanta giorni dalla scadenza del suddetto termine, in caso di mancato pagamento, il Presidente può inviare intimazione a adempiere a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata.
3. Il Comitato Direttivo può altresì deliberare, in caso di necessità, il versamento da parte degli Associati di quote straordinarie; tale decisione dovrà essere ratificata nella prima riunione dell’Assemblea dell’Associazione.
4. Per i nuovi Membri il contributo annuale sarà applicato “pro-rata temporis”.
5. Qualora più Società appartenenti al medesimo gruppo intendano associarsi singolarmente all’Associazione, il contributo annuale per ogni successiva adesione si applica in misura ridotta secondo un criterio proposto dal Comitato Direttivo.
6. La quota annuale è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.Art. 23 Bilancio
1. L’ esercizio sociale coincide con l’anno solare.
2. Il bilancio è presentato all’Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, e deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei conti almeno 30 giorni prima della data di riunione dell’Assemblea annuale e reso disponibile a tutti i Membri almeno 15 giorni prima della data stessa.
3. Durante la sua vita, l’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
4. Ciascun Membro ha diritto di prendere visione dei bilanci dell’Associazione, che restano depositati a disposizione dei Membri stessi presso la sede dell’Associazione.Art. 24 Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione si verifica:
a) quando, per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, rimangono meno di tre Associati;
b) su delibera assunta dall’Assemblea degli Associati.Art. 25 Liquidazione
1. In caso di scioglimento dell’Associazione, il Comitato Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del Fondo comune sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei conti e sottopone la proposta di destinazione dell’eventuale residuo all’approvazione dell’Assemblea.
2. Il patrimonio residuo dell’Associazione è comunque devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.Art. 26 Probiviri
1. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 6, sono sottoposte alla decisione di un Collegio di tre Probiviri, che opera, tentando previamente una conciliazione tra le parti, secondo il metodo collegiale e nel rispetto del principio del contraddittorio, tutte le controversie che dovessero insorgere tra Membri dell’Associazione ovvero tra Membri dell’Associazione e l’Associazione relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità e all’esclusione di un Membro adottata dal Comitato Direttivo a norma dell’art. 7, comma 2.
2. All’insorgere di una controversia attribuita dal presente Statuto alla competenza di un Collegio di Probiviri, ciascuna delle parti comunica all’altra, a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, la scelta di un Proboviro e invita l’altra parte a procedere alla scelta del proprio. I Probiviri così nominati procedono alla scelta di un terzo Proboviro di comune accordo tra loro che avrà funzioni di Presidenza del Collegio dei Probiviri chiamato decidere la controversia. Tutte le scelte dei Probiviri operate ai sensi della presente disposizione sono effettuate a valere sull’elenco di cui al successivo comma 5.
3. Nel caso in cui la parte alla quale è rivolto l’invito non proceda alla nomina del proprio Proboviro, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Milano, che provvederà alla scelta attingendo all’elenco di cui al successivo comma 5.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applicherà, mutatis mutandis, altresì al caso di dissenso tra i Probiviri già nominati in ordine all’individuazione del terzo Proboviro. Pure in tale ipotesi il Terzo Proboviro sarà quindi designato, su istanza anche di uno solo dei Probiviri già nominati, dal Presidente del Tribunale di Milano, attingendo pur sempre dall’elenco di cui al successivo comma 5.
5. La scelta dei Probiviri è fatta dalle parti a valere sull’elenco di Probiviri nominati dall’Assemblea all’unanimità fra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza in materia economica o giuridica e di indiscussa moralità e indipendenza. Con la delibera di nomina, l’Assemblea determina altresì il compenso da attribuire ai componenti del Collegio in relazione a ciascuna decisione assunta. I Probiviri restano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili.
6. In deroga a quanto previsto al comma 1, sono deferite in via esclusiva all’autorità giudiziaria tutte le controversie tra l’Associazione e i Membri dell’Associazione aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione e la validità degli obblighi di pagamento delle quote di cui all’art. 22. In questo caso sarà competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria del foro di Milano.
Statuto Assosim
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Atto costitutivo Assosim
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